Bando di concorso all’affitto degli alloggi a canone agevolato 2023 - è terminato

In virtù dell’articolo 87 della Legge sugli alloggi (Gazzetta ufficiale RS n. 69/03 e successive modifiche), del Regolamento sull’assegnazione in locazione di alloggi a canone agevolato (Gazzetta ufficiale RS n. 14/04 e successive modifiche), della Legge sulla procedura amministrativa generale (testo ufficialmente consolidato ZUP-UPB2, Gazzetta ufficiale RS n. 24/06 e successive modifiche), della Legge sull’assistenza sociale (testo ufficialmente consolidato ZSV-UPB2, Gazzetta ufficiale RS n. 3/07 e successive modifiche), della Legge sull’applicazione dei diritti dei fondi pubblici (Gazzetta ufficiale RS n. 62/10 e successive modifiche), delle Condizioni generali di gestione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale RS n. 7/16 e successive modifiche), nonché della decisione del Consiglio di vigilanza del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria n. 3523-21/2023 adottata nella riunione del 13 aprile 2023, il Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria pubblica le seguenti informazioni

BANDO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO A CANONE AGEVOLATO

1. OGGETTO DEL BANDO
1.1. Oggetto del bando

Il Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (di seguito denominato “Ente pubblicante”) pubblica un bando per la locazione di 75 alloggi a canone agevolato in località Nova Dolinska (di cui 8 adattati per disabili) e di alloggi liberi in varie località dell’area del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano.

Il numero di alloggi consegnati dipenderà dal numero di appartamenti liberi e di nuova acquisizione che saranno disponibili nel 2024 e 2025, ovvero entro la scadenza della lista prioritaria.

Verrà stilata una lista prioritaria A per la locazione a richiedenti che, in considerazione della loro situazione sociale, non sono tenuti a pagare un deposito cauzionale e un contributo proprio ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato (Gazzetta ufficiale RS n. 14/04 e successive modifiche; di seguito denominato “Regolamento”).

1.2. Canone agevolato

Il canone di locazione per gli alloggi non a scopo di lucro assegnati sarà determinato sulla base del Regolamento sulla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi non a scopo di lucro e sui criteri e la procedura per la richiesta di canoni di locazione agevolati (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 131/03 e successive modifiche; di seguito denominato "Regolamento") o sulla base del regolamento in vigore al momento della locazione dell’alloggio.

I locatari idonei possono rivendicare il diritto al canone agevolato in conformità al regolamento di cui al paragrafo precedente o al regolamento in vigore al momento della locazione dell’alloggio.

Per un appartamento di 55 m2 con due camere da letto di dimensioni medie, con un punteggio di 392 punti, il canone agevolato è di circa 320 euro.

Il locatore dell’alloggio a canone agevolato ha il diritto di richiedere al locatario, ogni cinque anni, la prova del possesso dei requisiti per l’acquisizione di un alloggio a canone agevolato. Se il locatario non ha più diritto all’alloggio senza scopo di lucro, il contratto di locazione può essere convertito in un contratto di locazione per un alloggio a prezzi di mercato secondo i criteri e la procedura stabiliti nel Regolamento.

Verdijeva ulica 10 - Via Giuseppe Verdi 10; 6000 Koper – Capodistria; Slovenia; T: 080 30 18; F: +386 (0)5 96 99 404; Partita IVA: SI30762553; N. matr. 5839114; c/c: 01250-6000000239; tajnistvo@jss-mok.si; www.jss-mok.si  

 

1.3. Norme di superficie

Per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato si terrà conto delle seguenti norme di superficie:

Numero di
componenti del
nucleo familiare

Superficie dell’alloggio senza il pagamento del contributo proprio e del deposito cauzionale -

lista A

1 componente

da 20 m2 a 30 m2

2 componenti

oltre i 30 m2 e fino a 45 m2

3 componenti

oltre i 45 m2 e fino a 55 m2

4 componenti

oltre i 55 m2 e fino a 65 m2

5 componenti

oltre i 65 m2 e fino a 75 m2

6 componenti

oltre i 75 m2 e fino a 85 m2

 

Per ogni membro aggiuntivo del nucleo familiare, le superfici minime e massime aumentano di 6 m2. 2. CONDIZIONI DEL BANDO

2.1. Condizioni generali

I beneficiari per l’acquisizione di un alloggio a canone agevolato sono i cittadini della Repubblica di Slovenia maggiorenni e, a condizione di reciprocità, i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.

In deroga a quanto sopra, possono beneficiare dell’assegnazione di un alloggio a canone agevolato anche le persone che, dopo la cancellazione dal registro permanente della popolazione, hanno ottenuto un permesso di soggiorno permanente ai sensi della Legge sugli stranieri (Gazzetta ufficiale RS, n. 1/91 -I, 44/97, 50/98 – dec. CC e 14/99 – dec. CC), della Legge sugli stranieri (Gazzetta ufficiale RS, n. 64/09 – testo ufficialmente consolidato), della Legge sugli stranieri (Gazzetta ufficiale RS, nn. 50/11 e 57/11 – corr.), della Legge sulla regolamentazione dello status dei cittadini di altri Stati successori dell’ex RSFJ nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 76/10 – testo ufficialmente consolidato) o della Legge sul ricovero temporaneo (Gazzetta ufficiale RS, n. 20/97, 94/00 – dec. CC, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM e 65/05 – ZZZRO).

Tutti i candidati devono aver registrato la propria residenza permanente nel territorio del Comune città di Capodistria o del Comune di Ancarano a partire dal 1° gennaio 2023 e in modo continuativo per tutta la durata della procedura di gara.

Come condizione generale si stabilisce inoltre quanto segue:

−       che il richiedente è maggiorenne,

−       che il richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento personale; e

− che al richiedente, o alle persone che hanno presentato domanda con lui, non sono stati cancellati i crediti scaturenti dal precedente rapporto di locazione a canone agevolato e le eventuali spese per controversie processuali sostenute dallo stesso/da loro nei confronti del fondo pubblico.

I beneficiari degli alloggi in locazione a canone agevolato includono:

−       vittime di violenza domestica che sono temporaneamente ospitate in case di maternità e rifugi – case sicure, rifugi, centri per le vittime di reati nel territorio del Comune città di Capodistria o del Comune di Ancarano;

−       persone disabili che sono permanentemente costrette su una sedia a rotelle o assistite in modo permanente da un’altra persona, a condizione che, indipendentemente dal luogo di residenza permanente, abbiano migliori opportunità di lavoro nel Comune città di Capodistria o nel Comune di Ancarano o siano assistite da un’altra persona e ricevano servizi sanitari;

−       locatari di alloggi confiscati ai sensi della normativa sulla nazionalizzazione – precedenti titolari del diritto all’alloggio, se soddisfano le condizioni generali di ammissibilità per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato ai sensi del Regolamento.

2.2. Criterio inerente al reddito

I richiedenti hanno diritto all’assegnazione in locazione di un alloggio a canone agevolato se l’ammontare dei redditi conseguiti dal loro nucleo familiare nell’anno di calendario precedente all’anno del bando, e cioè nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, non superano le percentuali stabilite per la lista A in riferimento allo stipendio medio netto registrato nello Stato che nel 2022 ammontava a 1.318,64 EUR.

 

2

 

 

Grandezza del
nucleo familiare

LISTA A

 

%

limite del reddito netto in EUR

1 membro

90

fino a 1.186,78

2 membri

135

fino a 1.780,16

3 membri

165

fino a 2.175,76

4 membri

195

fino a 2.571,35

5 membri

225

fino a 2.966,94

6 membri

255

fino a 3.362,53

 

Per ogni membro successivo del nucleo familiare la graduatoria continua aggiungendo 20 punti percentuali per il limite superiore della lista A.

2.3. Stato patrimoniale del richiedente

Oltre alle condizioni di cui sopra, tutti i richiedenti di alloggi in locazione a canone agevolato devono soddisfare le seguenti condizioni generali:

−     il richiedente o un membro del nucleo familiare non sono locatari di un alloggio assegnato in locazione a tempo indeterminato e a canone agevolato;

−     il richiedente o uno dei membri del suo nucleo familiare non sono proprietari o comproprietari di alti alloggi o edifici residenziali del valore superiore al 40% del valore di un alloggio adatto (nella Repubblica di Slovenia e all’estero). Sono eccezione i proprietari o comproprietari di alloggi che per legge devono essere ceduti in locazione a tempo indeterminato e a canone agevolato;

−     il richiedente o uno dei membri del suo nucleo familiare non sono proprietari di alti beni del valore superiore al 40% del valore di un alloggio adatto;

−     il richiedente che nuovamente inoltra la domanda per l’assegnazione in locazione di un alloggio a canone agevolato ha saldato gli obblighi dell’alloggio precedente a canone agevolato e le eventuali spese del procedimento giudiziario.

Il 40% del valore di un alloggio adatto in base alla grandezza del nucleo familiare del richiedente si evince dalla tabella.

Si considera base per la determinazione del valore di un alloggio adeguato, un alloggio valutato con 320 punti, considerando un valore del punto pari a 3,5 €, e le normative di superficie previste per gli alloggi con pagamento del deposito cauzionale e del contributo proprio.

Il valore della proprietà del richiedente e dei suoi familiari stretti sarà preso in considerazione nel determinare il valore della proprietà secondo i dati forniti dall’Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia. Se il richiedente non concorda con tale valutazione, può presentare una valutazione ufficiale dell’immobile, effettuata da un perito immobiliare certificato o da un perito giurato.

Nel rispetto del numero dei membri del nucleo familiare, il valore degli altri beni (proprietà mobile e immobile nel Paese e all’estero) non deve superare i seguenti importi:

Numero di membri
del nucleo familiare

Valore degli altri beni - 40% in EUR

1 membro

20.160,00

2 membri

24.640,00

3 membri

31.360,00

4 membri

36.736,00

5 membri

42.560,00

6 membri

47.040,00

 

Per ogni membro aggiuntivo, il valore massimo degli altri beni viene aumentato di 2.688,00 EUR.

3

 

2.4. Ulteriori requisiti

In conformità con l’articolo 4 del Regolamento, l’ente pubblicante stabilisce, oltre alle condizioni generali, anche un ulteriore requisito, e cioè la continuità di residenza nel Comune città di Capodistria o nel Comune di Ancarano, criterio che i richiedenti devono adempiere per avere il diritto al punteggio per il periodo di residenza, e precisamente:

−       per la residenza permanente nel Comune città di Capodistria o Comune di Ancarano                     70 punti

ininterrottamente dalla nascita

e

−       per ogni anno di residenza nel Comune città di Capodistria o nel                                          1 punto

Comune di Ancarano

Ai cittadini di Ancarano viene riconosciuto anche il periodo di residenza permanente nel Comune città di

Capodistria fino all’istituzione del Comune di Ancarano.

Si tiene conto del numero di anni maturati nell’anno del bando. In caso di interruzione della residenza, gli anni

sono cumulabili. Il richiedente non può ottenere più di 133 punti per la residenza permanente.

3. CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE E SOCIALI DEI RICHIEDENTI

Le condizioni abitative e quelle previdenziali-sanitarie del richiedente verranno valutate in base al punteggio stabilito dal Regolamento e in base alla valutazione dei criteri prioritari degli aventi diritto, stabiliti con il presente bando. Viene valutata solo la situazione abitativa del richiedente. Le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare con cui il richiedente fa domanda, indipendentemente dal fatto che vivano separatamente, sono valutate in relazione alle condizioni abitative del richiedente.

3.1. Categorie prioritarie generali dei richiedenti

La priorità per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato è data alle giovani famiglie, ai disabili e alle famiglie con un componente disabile, nonché ai richiedenti con una maggiore anzianità lavorativa, come risulta dal numero di punti nella tabella al punto 3.3..

3.2. Categorie prioritarie aggiuntive

Oltre alle categorie prioritarie definite al punto precedente, in armonia con l’articolo 6 del Regolamento, si prendono in considerazione le seguenti categorie prioritarie dei richiedenti:

− richiedenti con una maggiore anzianità di servizio nella Repubblica di Slovenia alla data di pubblicazione del bando, indipendentemente dalla loro condizione abitativa. Il criterio viene assegnato a tutti i richiedenti, non solo a quelli senza alloggio o ai subaffittuari, mettendo così i richiedenti sullo stesso piano in termini di anzianità di servizio;

− richiedenti che sono stati inseriti nell’elenco prioritario definitivo a seguito dell’ultimo bando per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato pubblicato il 4/9/2017 e non hanno stipulato un contratto di locazione ovvero non sono stati cancellati dall’elenco prioritario. La disposizione non si applica ai richiedenti che non hanno soddisfatto le condizioni del bando e non sono stati inclusi nell’elenco prioritario. Viene presa in considerazione solo la partecipazione del richiedente, non quella degli altri membri del nucleo familiare;

− richiedenti che sono locatari di unità abitative di proprietà dell’ente pubblicante a tempo determinato, a condizione che alla data di presentazione della domanda abbiano saldato tutti gli obblighi relativi all’uso dell'abitazione che occupano;

− beneficiari (il richiedente o il suo partner) che alla data di pubblicazione del bando svolgono un’attività lavorativa a tempo pieno.

3.3. Punteggi corrispondenti alle categorie prioritarie generali e aggiuntive

Alle categorie prioritarie definite nei punti 3.1. e 3.2. si assegnano i seguenti punteggi:

Categorie prioritarie di richiedenti

Lista A

  1. famiglie giovani

−    età della famiglia fino ai 35 anni

100

  1. disabili e famiglie con un membro disabile

−    persona disabile di I categoria; bambino con turbe gravi

60

  1. richiedenti con una maggiore anzianità lavorativa nella RS senza alloggio o subaffittuari

−    uomini 13 anni, donne 12 anni

50

 

4

 

 

Categorie prioritarie ai sensi dell’art. 6 del Regolamento

 

  1. richiedenti con una maggiore anzianità lavorativa nella RS

 

che non sono senza alloggio o non sono subaffittuari

50

−    uomini 13 anni, donne 12 anni

 

  1. inserimento nella lista prioritaria in base al bando del 2017

150

  1. richiedenti che sono locatori di unità abitative di proprietà

 

dell’ente pubblicante a condizione che abbiano saldato tutti gli obblighi relativi all’uso dell’alloggio che occupano

150

  1. richiedenti che alla data di pubblicazione del bando hanno un lavoro a tempo pieno

 

−    richiedente

100

−    partner

50

 

Se più richiedenti hanno lo stesso punteggio nella valutazione delle condizioni abitative e delle altre condizioni, la priorità viene determinata in base alla graduatoria dei richiedenti nelle categorie prioritarie, nel seguente ordine: richiedenti con un periodo di residenza più lungo nel Comune di Capodistria o nel Comune di Ancarano, giovani famiglie e richiedenti con un’anzianità lavorativa più lunga. Nel caso in cui i richiedenti della prima categoria siano ancora a pari merito, la procedura prosegue con la categoria prioritaria successiva.

4. PROCEDIMENTO DEL BANDO
4.1. Moduli

I richiedenti interessati a concorrere alla locazione di un alloggio a canone agevolato, devono inoltrare la richiesta sull’apposito modulo dell’ente pubblicante. Il modulo della domanda con cui i richiedenti partecipano al bando si può ritirare dal 5/5/2023 al 5/6/2023 compreso, tutti i giorni feriali dalle 8 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17 presso l’Ufficio protocollo dell’ente pubblicante – Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria), Strada Zora Perello-Godina 2, Capodistria.

Il modulo della domanda sarà disponibile anche in forma elettronica, sul sito web dell’ente pubblicante www.jss-mok.si.

4.2. Tassa amministrativa

All’atto di inoltro dei moduli, i richiedenti hanno il dovere di corrispondere la tassa amministrativa per la richiesta e l’emissione della decisione secondo la tariffa nn. 1 e 3 della Legge sulle tasse amministrative (testo ufficiale consolidato ZUT-UPB5, Gazz. uff. RS n. 106/2010 e modifiche) nella somma di 22,60 EUR. La tassa amministrativa si paga sul conto corrente: SI56 0125 0450 0309 138 con riferimento 11-75493-7111002-3523; la cui fotocopia è da allegare alla richiesta.

I contribuenti in condizioni economiche precarie possono far richiesta di esonero dalla tassa, se adempienti i criteri stabiliti nell’articolo 25 della Legge sulle tasse amministrative: percepiscono cioè l’assistenza sociale finanziaria quale unica fonte di reddito, percepiscono l’integrazione al minimo secondo le disposizioni della previdenza sociale o percepiscono il congedo di invalidità secondo le disposizioni che regolano la tutela delle persone adulte portatrici di handicap fisici o psichici. I richiedenti dimostrano lo status con relativo atto amministrativo, passato in giudicato.

4.3. Termine per l’inoltro della richiesta

Le richieste con gli appositi allegati e il certificato di versamento della tassa amministrativa vanno inoltrate all’Ufficio protocollo (Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria) entro e non oltre il 5/6/2023 e cioè ogni giorno feriale dalle 8 alle 12, il mercoledì anche dalle 14 alle 17. I richiedenti possono anche inviare la richiesta entro tale data per posta raccomandata all’indirizzo dell’ente pubblicante (Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria), Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.

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4.4. Allegati alla richiesta

I richiedenti devono allegare alla richiesta le attestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, gli altri documenti invece solamente nel caso di accumulo punti. Nel caso il richiedente eserciti punti aggiuntivi a seconda dei singoli criteri, ma non alleghi i documenti necessari, verrà invitato a completare la richiesta. Nel caso non completi la richiesta, la stessa verrà esaminata senza gli eventuali punti aggiuntivi.

  1. modulo compilato dell’ente pubblicante (una descrizione delle condizioni abitative e socio-sanitarie, una dichiarazione della situazione finanziaria e una dichiarazione di qualsiasi altro reddito e beneficio non imponibile per il 2022 del richiedente e dei membri della sua famiglia stretta che fanno domanda insieme al richiedente, e i documenti che attestano quanto dichiarato). Il reddito comprende gli alimenti, gli assegni di mantenimento, la retribuzione dell’affidatario, l’assegno parentale, l’assegno per i figli, l’assistenza sociale in denaro, l’assegno di assistenza, le borse di studio statali, le rendite dell’assicurazione sulla vita, l’assegno di invalidità, le sovvenzioni per l’assistenza e il sostegno;
  2. la ricevuta della tassa amministrativa di 22,60 euro (conto tasse amministrative: SI56 0125 0450 0309 138, riferimento: 11 75493-7111002-3523) o una prova adeguata dell’esenzione dalla tassa (decisione valida sul ricevimento di assistenza sociale in denaro; decisione sul ricevimento di un assegno di assistenza; decisione sul ricevimento di un assegno di invalidità);
  3. prova valida dello status abitativo: contratto di locazione, contratto di acquisto, o estratto tavolare,... o descrizione della situazione abitativa.

Altri allegati – il richiedente li allega se necessario:

− prova della qualità abitativa – l’appartamento valutato con un massimo di 150 punti (verbale di punteggio) secondo il sistema di punteggio del Regolamento sui criteri e sul metodo di determinazione del valore degli alloggi e delle case residenziali e sul sistema di punteggio (Gazzetta ufficiale RS, n. 25/81, e successive modifiche e integrazioni) o che sono valutati con un massimo di 170 punti secondo il Regolamento sui criteri di determinazione del valore degli alloggi e degli edifici residenziali (Gazzetta ufficiale RS, n. 127/04, e successive modifiche e integrazioni). La Commissione può ignorare il parere del perito quando ispeziona l’alloggio;

− un certificato dell’unità amministrativa che attesti che il richiedente e le altre persone siano registrate in modo permanente o temporaneo nell’alloggio in cui risiede (dai genitori, i parenti), se non ha un contratto di locazione;

− un certificato dell’istituzione competente se il richiedente o un membro della sua famiglia che vivrà con lui in modo permanente è una persona a mobilità ridotta, costretta in modo permanente su una sedia a rotelle o assistita in modo permanente da un’altra persona;

− una copia del certificato di matrimonio o una dichiarazione certificata dell’esistenza di un’unione more uxorio;

− un certificato medico di gravidanza;

− un certificato di istruzione a tempo pieno per i figli di età superiore ai 15 anni;

− un contratto di mantenimento stipulato da un notaio prima della data di pubblicazione del bando; una decisione amministrativa sugli alimenti se esiste un obbligo legale di mantenimento per persone di età superiore a 65 anni;

− una decisione dei servizi sociali sulla vita separata dei genitori e dei figli minorenni a causa di condizioni abitative inadeguate (affidamento, accoglienza in una famiglia straniera, istituto, se il motivo del collocamento è l’inadeguatezza delle condizioni abitative);

− prova dello status di genitore monoparentale - un estratto aggiornato del registro delle nascite se il padre è sconosciuto; prova dell’irrecuperabilità dell’assegno alimentare (domanda di esecuzione o causa intentata prima della data di pubblicazione del bando); o una decisione sul ricevimento di alimenti tramite un fondo per gli alimenti;

− un certificato di un medico personale che indichi che il richiedente o qualsiasi altro membro della famiglia soffre di una malattia cronica delle vie respiratorie superiori o di asma; e una scheda di valutazione dell’alloggio in cui il richiedente risiede che indichi i punti di detrazione per l’umidità parziale, predominante o visibile, o la prova di un perito competente che dimostri la presenza di umidità nell’abitazione. La Commissione può ignorare il parere del perito quando ispeziona l’alloggio;

− prova di invalidità di categoria I - decisione dell’Istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità della Repubblica di Slovenia, del Centro per il lavoro sociale della Repubblica di Slovenia, dell’Istituto per l’occupazione della Repubblica di Slovenia, dell’Istituto per l’assicurazione sanitaria della Repubblica di Slovenia;

 

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− una decisione che classifichi un bambino, un adolescente o un giovane adulto come affetto da disabilità mentale o fisica moderata, grave o profonda, o un referto e un parere di un servizio pediatrico specializzato;

− un certificato dell’Istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità della Repubblica di Slovenia che attesti che il richiedente o il partner è impiegato a tempo pieno alla data di pubblicazione del bando e l’anzianità di servizio complessiva del richiedente;

− un certificato dell’Unità amministrativa di Capodistria che attesti che il richiedente ha risieduto nel Comune città di Capodistria o nel Comune di Ancarano;

− una decisione sull’obbligo degli alimenti;

− prova delle retribuzioni nette pagate nell’anno del bando, se il richiedente o i membri della sua famiglia non hanno avuto redditi da lavoro nell’anno solare precedente il bando e sono occupati durante il bando;

− certificato di disoccupazione dell’Istituto per l’occupazione della Repubblica di Slovenia, se il richiedente o i membri della sua famiglia avevano un reddito da lavoro nell’anno solare precedente ma non hanno un reddito da lavoro durante il bando;

− prova dello status del richiedente in seguito alla cancellazione dal registro di residenza permanente; − altra documentazione necessaria a confermare le dichiarazioni rese nella domanda.

I certificati che non presentano uno status permanente non devono essere anteriori a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Tutti i certificati necessari per stabilire la conformità alle condizioni generali, salvo quanto diversamente previsto nel presente bando di gara, saranno ottenuti dall’ente pubblicante direttamente dai registri ufficiali ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11a della Legge sugli alloggi - SZ-1.

Se il candidato presenta una domanda incompleta, gli verrà richiesto di completare la domanda con i documenti mancanti entro un determinato termine. I documenti presentati dopo il termine di completamento non saranno presi in considerazione. Le domande non completate con i documenti giustificativi richiesti (punti 1 e 3) entro il termine stabilito e le domande presentate dopo la data di scadenza saranno rigettate con un decreto.

I documenti a corredo della domanda saranno conservati dall’ente pubblicante e non saranno restituiti ai partecipanti al bando dopo la data di scadenza.

5. DISPOSIZIONI GENERALI

L’Ufficio tecnico dell’ente pubblicante verificherà la tempestività e la completezza delle domande ricevute, nonché le condizioni abitative e di altro tipo dei richiedenti.

Nell’esame delle domande si terrà conto delle condizioni esistenti al momento della presentazione della domanda e di quanto dichiarato nella stessa. I cambiamenti successivi NON saranno presi in considerazione. In caso di dubbio, si terrà conto della situazione all’ultimo giorno del termine di presentazione della domanda.

L’Ufficio tecnico valuterà la fondatezza delle domande tempestive e complete sulla base della documentazione ricevuta e necessaria per la definizione della lista di priorità per l’assegnazione degli alloggi a canone agevolato e delle indagini documentate effettuate presso le autorità e le organizzazioni competenti e i singoli cittadini.

Una commissione nominata dall’ente pubblicante può anche ispezionare la situazione abitativa dei richiedenti. Al momento del sopralluogo, la Commissione, di cui fa parte un membro che ha ottenuto il certificato di superamento di una prova per la redazione dei verbali di punteggio, può non tenere conto del parere del perito relativo alla situazione abitativa del richiedente.

Se, per motivi imputabili al richiedente, la commissione non è in grado di visitare l’abitazione prima del rilascio della decisione, nell’attribuzione del punteggio si terrà conto solo della situazione abitativa, ma non di altre condizioni abitative descritte nella domanda, come la qualità dell’abitazione, l’inadeguatezza della superficie dell’abitazione, la funzionalità dell’abitazione o lo stato di salute su cui influisce l’umidità dell’abitazione.

 

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Se nel corso della procedura viene accertato che il richiedente ha fornito informazioni false, non ha diritto all’assegnazione di alloggi in locazione a canone agevolato e non viene inserito nella lista prioritaria.

Dopo l’esame e il punteggio delle domande, i partecipanti saranno inseriti in una lista di priorità in base al loro punteggio. L’elenco dei beneficiari da inserire nella lista prioritaria per l’assegnazione di alloggi in locazione a canone agevolato sarà reso pubblico con le stesse modalità del bando di gara entro 6 mesi dalla data di chiusura del bando stesso.

I richiedenti saranno informati della decisione di essere inclusi o meno nell’elenco di priorità. I richiedenti che non sono d’accordo con la decisione possono presentare ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. Il ricorso deve essere indirizzato all’ente pubblicante. Il Sindaco del Comune città di Capodistria deciderà sul ricorso entro 60 giorni.

Una volta risolti i ricorsi, sarà reso pubblico l’elenco definitivo dei beneficiari che riceveranno un alloggio a canone agevolato. Ai beneficiari verrà concesso un contratto di locazione a tempo indeterminato e a canone agevolato sotto forma di atto notarile.

I cofirmatari del contratto in questione saranno anche tutti gli utenti maggiorenni, cioè le persone maggiorenni che hanno presentato domanda insieme al richiedente. I maggiorenni indicati come utilizzatori nel contratto di locazione saranno anche garanti che, cofirmando il contratto di locazione, risponderanno nei confronti del locatore allo stesso modo del locatario per tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di locazione (canone di locazione e tutti i costi di gestione) durante il periodo in cui hanno convissuto con il locatario. Il locatore può richiedere il pagamento degli obblighi contrattuali dovuti sia al locatario che ai garanti o a tutti loro contemporaneamente (fideiussione in solido).

Il beneficiario che rifiuta ingiustificatamente l’assegnazione di un alloggio idoneo, o che non risponde a un ripetuto invito a stipulare un contratto di locazione, o che dichiara di non avere più bisogno dell’alloggio a canone agevolato, viene cancellato dall’elenco dei beneficiari per decisione e i diritti acquisiti cessano.

Gli alloggi vengono assegnati dall’ente pubblicante in base all’ordine di grandezza del nucleo familiare e alle dimensioni degli alloggi disponibili.

Prima di stipulare il contratto di locazione, l’ente pubblicante verificherà nuovamente se il partecipante al bando soddisfa ancora i criteri di ammissibilità per l’assegnazione di un alloggio in locazione a canone agevolato (condizioni generali, reddito, patrimonio, fallimento personale, obblighi saldati derivanti

dall’uso di un alloggio di proprietà dell’ente pubblicante).                   In caso di modifiche sostanziali
all’ammissibilità, la procedura verrà riaperta e verrà emessa una nuova decisione.

Le persone interessate possono ottenere tutte le informazioni presso la sede dell’ente pubblicante (Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria), Strada Zora Perello-Godina 2, durante gli orari d’ufficio:

− lunedì           8.00 –12.00

− mercoledì      8.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00

− venerdì         8.00 –12.00

e al numero di telefono: 080 30 18, 05 96 99 400.

Numero: 3523-21/2023
Data: 13/4/2023

Direttore:  Zlatko Kuštra m. p.